“Accoglienza non adeguata” in Catanzaro-Viterbese: multa per l’US

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Nuova – inattesa – ammenda per il Catanzaro Calcio.

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Il termine della stagione, riserva quest’altra “sorpresa”: l’ennesima multa. La motivazione, tra l’altro, genera non poche perplessità: i fatti risalgono allo scorso ottobre, a Catanzaro – Viterbese, partita al termine della quale il club laziale aveva lamentato un “trattamento non adeguato” da parte delle figure facenti parte del sodalizio giallorosso. 

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Pubblichiamo integralmente la nota.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Floriano Rosario Pietro NOTO e Luigi ROTUNDO, e della società US CATANZARO 1929 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

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FLORIANO ROSARIO PIETRO NOTO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62 comma 1, delle NOIF per aver omesso, in occasione della gara Catanzaro-Viterbese del 15.10.2022 – disputata a Catanzaro – Campionato di Lega Pro Girone “C”, di prevedere una adeguata accoglienza e di ampiamente tutelare i dirigenti e la comitiva della società Ospite, avendoli il giorno della gara collocati in Tribuna VIP tra i tifosi del Catanzaro e non nella palazzina distinti, ove era collocata la Dirigenza Ospitante, dotata di skybox dedicato;

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LUIGI ROTUNDO, all’epoca dei fatti soggetto Delegato alla Gestione dell’Evento e Responsabile della sicurezza e Impiego Stewards per le gare Interne della società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la quale lo stesso non è tesserato ma legato alla società da un contratto di collaborazione professionale e pertanto soggetto all’Ordinamento federale, in violazione dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62, comma 1, delle NOIF per aver omesso, in occasione della gara Catanzaro-Viterbese del 15.10.2022 – disputata a Catanzaro – Campionato di Lega Pro Girone “C”, di prevedere una adeguata accoglienza e di ampiamente tutelare i dirigenti e la comitiva della società Ospite, avendoli il giorno della gara collocati in Tribuna VIP tra i tifosi del Catanzaro e non nella palazzina distinti, ove era collocata la Dirigenza Ospitante, dotata di skybox dedicato;

US CATANZARO 1929 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale sono riconducibili i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CATANZARO 1929 SRL, e dal Sig. Luigi ROTUNDO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Floriano Rosario Pietro NOTO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi ROTUNDO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US CATANZARO 1929 SRL;
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